PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile).

      1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) promuove l'istituzione della Scuola nazionale per l'aviazione civile, di seguito denominata «Scuola», sotto la forma giuridica di fondazione.
      2. La fondazione di cui al comma 1, costituita da rappresentanti dell'ENAC, è aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, ivi compresa l'Aeronautica militare.

Art. 2.
(Compiti).

      1. Sono compiti della Scuola:

          a) la formazione dei profili professionali aeronautici previsti dalla normativa di settore quali, a titolo esemplificativo: piloti, assistenti di cabina, sperimentatori di volo, manutentori, addetti aeroportuali, esperti della qualità aeronautica, ispettori di volo, investigatori di incidenti, dirigenti post holder;

          b) la cura dei contatti, nonché la definizione di accordi con organismi e con strutture di formazione similari di Paesi esteri, ai fini del mutuo riconoscimento dei certificati e degli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

          c) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università, enti, agenzie, amministrazioni pubbliche, istituzioni e società private, di attività di ricerca e di studio nell'ambito

 

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dei propri fini istituzionali e in materia di promozione della sicurezza del volo.

      2. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola svolge, con oneri posti a carico dei committenti, attività di formazione e di fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico per soggetti pubblici e privati.
      3. Nello svolgimento delle proprie attività la Scuola promuove forme di interscambio e d'integrazione con il sistema scolastico nazionale.

Art. 3.
(Organi e struttura).

      1. Con l'atto costitutivo della fondazione di cui all'articolo 1, sottoposto a preventiva approvazione del Ministero dei trasporti, è altresì prevista la costituzione del consiglio di amministrazione della Scuola, rappresentativo delle componenti della medesima fondazione.
      2. Il consiglio di amministrazione di cui al comma 1 adotta lo statuto, sottoposto ad approvazione del Ministero dei trasporti, che stabilisce le modalità di funzionamento organizzativo della Scuola.
      3. Il consiglio di amministrazione della Scuola nomina un direttore generale che è responsabile della gestione della stessa Scuola finalizzata alla realizzazione dei compiti e degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate della Scuola:

          a) i trasferimenti da parte dello Stato determinati annualmente sulla base delle esigenze minime di funzionamento della medesima Scuola;

          b) le entrate proprie derivanti dall'attività di formazione svolta dalla Scuola nei confronti di istituzioni, organizzazioni e singoli privati.

 

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Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 5 milioni di euro annui, si provvede:

          a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) a decorrere dall'anno 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.